Statuto dei Soci

Soc Coop Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

(Denominazione- Sede- Durata)

E’ costituita, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e della normativa nazionale di recepimento, in forma di società cooperativa agricola, una Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli, d’ora in avanti OP, denominata “Società Cooperativa Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi”.

La società è costituita per iniziativa dei produttori che coltivano uno o più prodotti di cui all’allegato I parte IX (prodotti ortofrutticoli) Regolamento (UE) 1308/2013 e dai decreti ministeriali vigenti in materia. Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di Società per Azioni.

Di seguito essa potrà assumere la denominazione di organizzazione di produttori, O.P., società e cooperativa.

La società ha sede nel comune di Villacidro (SU) in Località S’Acqua Cotta e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La società è costituita in forma societaria con natura giuridica di società cooperativa agricola a mutualità prevalente secondo quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dai vigenti e successivi regolamenti recanti le modalità di applicazione, nonché dai Decreti legislativi n. 228/2001 e n. 102/2005 e dalla normativa nazionale di riferimento.

La cooperativa può aderire ad associazioni di organizzazioni di produttori, a unioni nazionali di Organizzazioni di produttori, può partecipare ad altri  organismi ed Enti in genere pubblici o privati, cooperative, consorzi, società anche di capitale, le quali abbiano finalità che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga deliberata dall’assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

ART. 2

(Finalità)

La Cooperativa dovrà essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di perseguire un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci.

La società ha come indirizzo prioritario l’utilizzo di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione in comune dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per preservare la qualità delle acque, del suolo, del paesaggio e preservare o favorire la biodiversità.

In particolare la società si propone di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

  • assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
  • concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
  • ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  • vendere la produzione dei soci per il tramite dell’organizzazione di produttori;
  • svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull’andamento del mercato;
  • promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
  • promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale;
  • provvedere alla gestione dei sottoprodotti ed alla gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
  • contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
  • sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
  • gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti;
  • agire in nome e per conto degli aderenti nelle questioni economiche, nell’ambito delle proprie competenze;
  • fornire l’assistenza tecnica necessaria all’utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Per la realizzazione dell’oggetto sociale la Società svolge, in favore dei propri associati,  almeno una delle seguenti attività:

  1. trasformazione comune;
  • distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
  • condizionamento, etichettatura o promozione comune;
  • organizzazione comune del controllo di qualità;
  1. uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
  • gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
  • appalti comuni dei mezzi di produzione;
  • qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi precedentemente elencati, ovvero:
  1. conoscere la/e produzioni dei soci per favorire una vera programmazione dell’offerta;
  2. garantire una trasparente gestione commerciale e finanziaria del/i prodotto/i dei soci;
  3. garantire una diretta gestione amministrativa e di contabilità delegando, anche qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci;
  4. potrà provvedere alla coltivazione di fondi propri, presi in affitto o conferiti dai soci e di terzi per la produzione di prodotti ortofrutticoli;
  5. vendere direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni ortofrutticole secondo le modalità fissate dalle norme comunitarie e nazionali; a tal fine, in un ottica di ottimizzazione dell’offerta la società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci;
  6. rappresentare i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti comunque interessati della produzione ortofrutticola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di Organizzazione di produttori;
  7. rappresentare ed assistere i produttori associati nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli dell’Organizzazione di produttori od utili al raggiungimento di questi;
  8. stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
  9. stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione comune dei prodotti ortofrutticoli, nonché contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi;
  10. divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui nel rispetto dell’ambiente. A tale fine potrà partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi;
  11. riscuotere, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, compensazioni ed integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;
  12. compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali;
  13. gestire direttamente, o tramite organismi promossi dalla Società, collegati o partecipati, la raccolta ed il trasporto del prodotto dei soci nonché impianti per la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento e la lavorazione in comune dei prodotti dei soci;
  14. stipulare contratti di rete che coinvolgano le imprese associate per quanto riguarda le assunzioni congiunte del personale;
  15. potrà esternalizzare una delle attività previste dalla normativa comunitaria, pur mantenendo in capo a sé la responsabilità dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività;
  16. aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci;
  17. concedere fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o Società collegate, controllate o partecipate;
  18. assicurare ai produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la commercializzazione e la eventuale trasformazione in comune dei prodotti;
  19. al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, potrà promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell’elenco delle IGP previste nei regolamenti comunitari;
  20. al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, potrà predisporre programmi operativi, finanziati da appositi fondi costituiti e alimentati dai contributi dell’O.P. e/o dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali. Qualora la società aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori A.O.P., potrà elaborare, presentare e attuare il programma operativo per il tramite dell’Associazione di Organizzazioni di Produttori A.O.P. di appartenenza, ovvero potrà affidare alla medesima il coordinamento e l’esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori soci della stessa A.O.P.; con il programma operativo potranno essere altresì finanziate anche misure destinate alla prevenzione e gestione delle crisi alle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente;
  21. qualora la società aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori, potrà elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite della medesima;
  22. provvedere all’acquisto ed alla distribuzione tra i soci, diretti ed indiretti, di piantine, semi, concimi, anticrittogamici, antiparassitari, imballaggi, attrezzi, macchine agricole e qualunque altro mezzo tecnico o bene necessario per la loro produzione;
  23. potrà provvedere alla coltivazione di fondi propri e di terzi per la produzione di piantine di ogni tipo, con l’impianto di moderni vivai, da vendere ai soci;
  24. svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
  25. svolgere qualunque altra attività comune di servizi, che persegua uno degli obiettivi di cui punti 1), 2) e 3) precedentemente elencati.

La Cooperativa si propone altresì:

– di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nonché nei limiti stabiliti con delibera CICR del 3 marzo 1994. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma;

– di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

– di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 c.c., che espressamente prevede:

  1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibererà l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

TITOLO III
SOCI

ART. 3

(Diritto di adesione)

Possono far parte della cooperativa i produttori ortofrutticoli, siano essi persone fisiche o giuridiche.

I soci hanno l’obbligo di conferire all’Organizzazione dei produttori l’intera produzione ortofrutticola per la quale hanno aderito, presentando annualmente il piano colturale.

Al momento dell’adesione il socio “conferente” deve specificare nella domanda di adesione il prodotto o i prodotti, indicati nell’allegato I parte IX (prodotti ortofrutticoli) del Regolamento (UE) 1308/2013, per i quali chiede di aderire e l’impegno a non aderire per i medesimi prodotti ad altre OP riconosciute.

I “soci conferenti” hanno l’obbligo di partecipare finanziariamente direttamente e/o tramite la O.P. all’alimentazione del Fondo d’esercizio di cui al successivo articolo 20.

Gli associati sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia, anche in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

Non possono far parte dell’Organizzazione di produttori:

  1. a) i soggetti espulsi da altra Organizzazione di produttori (ma potranno essere ammessi a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’espulsione);
  2. b) tutti i soggetti che svolgano attività commerciali, industriali o di servizi concorrenziali o contrastanti con gli scopi e gli interessi della società;
  3. c) i produttori singoli che facciano parte di cooperative ed enti in genere, già aderenti all’Organizzazione di produttori per i medesimi prodotti.

Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di OCM ortofrutta, può essere accolta come aderente ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme attuative comunitarie e nazionali in materia di OCM ortofrutta.

ART. 4
(Domanda di adesione)

L’aspirante associato deve presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

La domanda può essere presentata alla sede della società o ai suoi uffici periferici.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti indicazioni:

  1. a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale e partita I.V.A.;
  2. b) il prodotto o i prodotti, tra quelli oggetto del riconoscimento ed indicati nell’allegato I parte IX (prodotti ortofrutticoli) del Regolamento (UE) 1308/2013, per i quali intende aderire alla società;
  3. c) l’ubicazione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l’attività dell’organizzazione ed il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti. A tal fine dovrà essere prodotta dal socio la copia del fascicolo di consistenza aziendale nel quale devono risultare tutte le superfici dallo stesso condotte;
  4. d) la dichiarazione di voler aderire in veste di socio conferente e di mettere a disposizione dell’Organizzazione l’intera produzione per la quale ha aderito;
  5. e) le quantità prodotte nell’ultimo triennio;
  6. f) le eventuali attività commerciali o industriali, collegate alle produzioni ortofrutticole, alle quali è interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
  7. g) la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non appartenere ad altre organizzazioni di produttori ortofrutticoli per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni di produttori;
  8. h) l’ammontare delle quote sociali da sottoscrivere, il cui valore unitario nominale non dovrà comunque essere inferiore e né superiore ai limiti di legge, nei limiti fissati per legge. Non ci sono limitazioni alla sottoscrizione di quote in caso di conferimento di beni in natura e di crediti e per sottoscrizioni fatte da soci diversi dalle persone fisiche;
  9. i) l’ammontare dell’eventuale sovrapprezzo, oltre alle quote di cui al punto precedente, determinato dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Se la domanda di ammissione è presentata da una persona giuridica, che in virtù delle proprie norme statutarie abbia la disponibilità del prodotto dei soci, nella stessa devono essere altresì indicati:

1) la ragione sociale o la denominazione e la sede;

2) la qualità della persona che sottoscrive;

3) il provvedimento dell’organo competente a deliberare la proposizione della domanda di adesione e l’assunzione delle obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento della stessa.

I soci persone giuridiche dovranno allegare alla domanda di adesione:

– copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

– il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed al Registro delle imprese che devono contenere: gli estremi dell’iscrizione, la composizione degli organi sociali ed i poteri ad essi conferiti e l’inesistenza di atti e/o provvedimenti pregiudizievoli, comprese eventuali procedure concorsuali;

– l’elenco dei soci, corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), precedenti;

– la specificazione dell’obbligo del conferimento di tutta la produzione, per la quale la persona giuridica chiede di aderire.

Alla domanda di adesione devono essere altresì allegati:

– i documenti comprovanti la proprietà e/o la disponibilità dei terreni dichiarati (atto di proprietà, contratto di affitto registrato, contratto di comodato registrato, ecc.);

– i certificati catastali, gli estratti di mappa ed ogni altro elemento utile all’individuazione delle suddette superfici.

L’acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l’istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall’Organo competente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all’aspirante associato ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Con la domanda l’aspirante socio assume l’impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità di esso, nonché l’obbligo di vendere per il tramite dell’Organizzazione di Produttori l’intera produzione per la quale ha aderito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa comunitaria, dalle norme attuative nazionali e dall’eventuale regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, decide in merito alle domande di adesione dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì non accogliere le domande di adesione di quei produttori che hanno una dimensione aziendale talmente minima da non consentire all’Organizzazione dei Produttori la copertura dei costi fissi sulla base del prodotto commercializzato e/o di produzioni non rientranti nella programmazione della società.

Contro la delibera di diniego del Consiglio di Amministrazione l’aspirante socio può proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Trascorsi tre mesi dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, concernente l’accettazione della domanda di adesione presentata, senza che sia stato effettuato il versamento della quota sociale, di cui al punto g) e dell’eventuale sovrapprezzo di cui al punto h) del presente articolo, la suddetta delibera diventerà inefficace.

ART. 5
(Obblighi dei soci)

Con l’iscrizione nel libro soci della società l’associato assume, nei confronti dell’Organizzazione, l’impegno a mantenere il vincolo per almeno un anno e a rispettare le delibere degli organi sociali nonché ad osservare tutte le norme del presente Statuto. Tale regola vale anche per i produttori aderenti all’OP tramite persone giuridiche alla stessa associate le quali dovranno adeguare in tal senso i propri statuti in quanto, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente per le OP del comparto ortofrutticolo, le disposizioni del presente statuto prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti all’O.P..

L’impegno si intende rinnovato tacitamente per uguale periodo qualora l’associato non abbia manifestato, a mezzo raccomandata R.R. spedita al più tardi con le modalità ed entro il termine massimo di preavviso previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di OCM Ortofrutta, la volontà di non rinnovare tale impegno. Tutto ciò salvo che le regole nazionali e/o comunitarie vigenti in materia di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo dispongono diversamente, in tal caso valgono le norme stabilite dal MIPAAF con le apposite disposizioni.  L’associato avente la qualifica di “socio conferente” assume altresì i seguenti obblighi:

  1. a) di applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
  2. b) di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto ortofrutticolo tra quelli oggetto del riconoscimento dell’OP ed indicati nell’allegato I parte IX (prodotti ortofrutticoli) del Regolamento (UE) 1308/2013, ad una sola organizzazione di produttori riconosciuta, salvo le deroghe concesse dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente;
  3. c) di commercializzare per il tramite dell’Organizzazione l’intera produzione ortofrutticola per la quale ha aderito, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria, dalle norme attuative nazionali e dall’eventuale regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci;
  4. d) fornire le informazioni che sono richieste dall’OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali;
  5. e) di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l’esecuzione di programmi operativi;
  6. f) di presentare annualmente l’impegno di conferimento con la specificazione della superficie messa a coltura per ogni prodotto per il quale ha scelto di aderire all’organizzazione;
  7. g) di costituire e tenere costantemente aggiornato il proprio fascicolo aziendale sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.

I soci sono inoltre obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta e dell’eventuale sovrapprezzo;

2) al versamento annuale dei contributi finanziari per il sostegno della OP;

3) a comunicare per iscritto alla società ogni variazione di domicilio e, pertanto, saranno ritenute valide ad ogni effetto tutte le comunicazioni fatte dalla Società all’ultimo domicilio denunciato dal socio;

4) ad osservare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, se adottato, e le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa.

Il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, in danaro o in beni in natura o crediti, è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente statuto prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti all’OP.

SANZIONI – RECESSO – DECADENZA – ESPULSIONE

ART. 6

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, espulsione o per causa di morte, se trattasi di soci persone fisiche, o  scioglimento, se trattasi di  soci persone giuridiche.

ART. 7
(Sanzioni)

All’associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

  1. diffida;
  2. sanzione pecuniaria;
  3. sospensione a tempo determinato;
  4. esclusione

In merito alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera b) il presente statuto prevede regimi sanzionatori nei confronti dei soci ed in particolare:

  1. Sanzioni per mancato conferimento;
  2. Sanzioni per inesatta indicazione delle unità di produzione (fascicolo aziendale e catasto terreni);
  3. Sanzioni in caso di recesso del socio prima di un anno;
  4. Sanzioni in caso di recesso del socio con programma operativo in corso;
  5. Sanzioni in caso di recesso prima della scadenza del termine di alienazione dei beni a durata pluriennale;
  6. Sanzioni relative alla mancata responsabilità nei confronti di terzi per violazioni contrattuali.

Le modalità di calcolo delle sanzioni sono specificate nel regolamento interno della OP approvato dall’assemblea, cui si fa espresso rinvio.

Con riferimento a quanto indicato all’art. 2 del reg. 891/2017 le sanzioni si applicano sia al produttore che ai soci produttori indistintamente che siano soci diretti della società o associati indirettamente tramite una persona giuridica. 

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla società il cui risarcimento resta impregiudicato.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

ART. 8
(Recesso e morte del socio )

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione o per cessazione dell’attività di produttore ortofrutticolo;
  2. b) nel caso di dissenso dalle modifiche dei fini istituzionali previsti dall’articolo 2 del presente statuto.

Ai sensi dell’attuale normativa comunitaria e nazionale, con l’ammissione alla Società la durata minima dell’adesione di un socio produttore non può essere inferiore ad un anno. Tale regola vale anche per i produttori aderenti all’OP tramite persone giuridiche alla stessa associate, le quali dovranno adeguare in tal senso i propri statuti in quanto, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente per le OP del comparto ortofrutticolo, le disposizioni del presente statuto prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti all’OP.

Decorso tale iniziale periodo, ciascun socio ha facoltà di recedere dalla Società dandone preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e dal regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci.

In particolare si precisa che il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell’organo sociale competente mentre, per quanto riguarda il rapporto mutualistico (conferimento del prodotto), il recesso ha effetto dal termine fissato dalle disposizioni nazionali vigenti.

Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all’O.P. può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell’Organizzazione di Produttori.

Nel caso dovesse verificarsi la morte del socio, subentrano gli eredi, purchè questi abbiano i requisiti prescritti dal presente Statuto per l’ammissione. In tal caso, spetta al Consiglio di Amministrazione decidere sull’accettazione o meno come soci degli eredi medesimi che, nel caso di pluralità di eredi, dovranno nominare un rappresentante comune, che dovrà essere indicato al consiglio entro un anno dalla morte del socio.

Se il rappresentante comune non viene nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Organizzazione dei Produttori a uno degli eredi sono efficaci anche nei confronti di tutti gli altri.

Gli eredi saranno tenuti a rispondere, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, salvo, in caso di successione testamentaria, diversa volontà del testatore, delle obbligazioni derivanti dagli impegni assunti dal socio nei confronti della Organizzazione di Produttori antecedentemente alla data della morte.

Le disposizioni di cui al presente statuto prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti all’O.P..

Sulla base di quanto disposto dall’art. 2532 del cod. civ. non è consentito il recesso parziale.

ART 9
(Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 3.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l’espulsione.

ART. 10
(Espulsione)

L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, i cui inadempimenti non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
  2. b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
  3. c) che svolga o tenti di svolgere attività concorrenti o contrastanti agli interessi sociali;
  4. d) che venga condannato con sentenza penale per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
  5. e) che in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Organizzazione;
  6. f) che venga meno agli impegni assunti nell’attuazione dei programmi operativi;
  7. g) che non rispetti gli obblighi di cui all’articolo 5 del presente statuto ed in particolare che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dei contributi finanziari per il sostegno della OP.

Avverso il provvedimento di espulsione, il socio potrà porre opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed espulsione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Il socio escluso dall’O.P. per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull’OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’espulsione. Il provvedimento di espulsione dovrà essere tempestivamente comunicato a cura degli amministratori ai competenti organismi addetti al controllo delle Organizzazioni di produttori al fine di consentire alle stesse l’adozione dei provvedimenti del caso.

ART. 12
(Rimborso quote di capitale sociale)

Agli eredi del socio defunto, al socio receduto o dichiarato decaduto o escluso spetta il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato al suo valore di ingresso, oltre ai dividendi eventualmente maturati e detratte le perdite subite ed imputabili al capitale in base alle risultanze del bilancio approvato nell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’espulsione, la decadenza o la morte del socio. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545 quinquies del codice civile.

Il rimborso sarà effettuato entro sei (6) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie e sarà subordinato alla regolazione di tutte le eventuali obbligazioni che il socio può avere, a qualsiasi titolo, verso la società, comprese quelle relative ad eventuali danni arrecati alla stessa anche per effetto di mancati conferimenti.

Nessun diritto potranno vantare a richiedere i soci sul patrimonio della società, né sulle somme del Fondo d’esercizio di cui al successivo articolo 20 del presente statuto.

ART. 13
(Termini per la richiesta di rimborso)

I soci receduti, decaduti e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla nomina di delegato alla riscossione. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

ART. 14
(Trasferibilità della quota)

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera R.R..

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il Consiglio di Amministrazione comunica al socio la concessione o il diniego dell’autorizzazione.

Decorso tale termine ed in assenza di comunicazione il socio è autorizzato trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l’acquirente purché questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di negazione dell’autorizzazione questa deve essere motivata.

Contro tale provvedimento il socio può proporre opposizione al tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 15
(Soci Sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati “soci sovventori”, che investono capitali nell’impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere “soci sovventori” sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai “soci sovventori”, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L’ammissione del “socio sovventore” è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai “soci sovventori” deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai “soci conferenti” e ai “soci sovventori”.

L’esercizio del diritto di voto del “socio sovventore” spetta a colui che, alla data dell’assemblea, risulta iscritto nell’apposito libro da almeno  3 (tre) mesi.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell’art. 18 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei “soci sovventori” potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei “soci conferenti”, nella misura massima consentita dalla legge.

I “soci sovventori” persone fisiche e i rappresentanti dei “soci sovventori” persone giuridiche possono essere nominati amministratori. I 3/4 (tre quarti) degli amministratori devono comunque essere costituiti da “soci conferenti”.

La trasferibilità delle azioni nominative dei “soci sovventori” è subordinata al gradimento del Consiglio d’Amministrazione.

Il rapporto con i “soci sovventori” sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa sulle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e in particolare delle seguenti:

  1. d) la quota complessivamente detenuta da tale categoria di soci non può eccedere il limite imposto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, attualmente fisso al 10% del capitale sociale;
  2. e) non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell’Organizzazione di Produttori e non possono accedere ai finanziamenti pubblici previsti per l’Organizzazione stessa, riservati ai soci produttori agricoli aderenti alla medesima;
  3. f) non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio disciplinato dall’articolo 20 del presente statuto, nè assumere decisioni in merito ai programmi operativi.

I “soci sovventori” sono inoltre obbligati:

1) al sovvenzionamento delle azioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal regolamento interno;

2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle operazioni legalmente adottate dagli organi sociali e dalle disposizioni ad essi applicabili.

 ART. 16

(Possessori di azioni di partecipazione cooperativa)

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere “azioni di partecipazione cooperativa”, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le “azioni di partecipazione cooperativa” possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale. Le “azioni di partecipazione cooperativa” devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i “soci conferenti”.

All’atto dello scioglimento della società cooperativa le “azioni di partecipazione cooperativa” hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l’intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle “azioni di partecipazione cooperativa”, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle “azioni di partecipazione cooperativa” sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 17

(Ristorni)

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci il ricavato delle vendite, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18

(Patrimonio sociale – Entrate)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale non inferiore ai limiti di legge;
  2. b) dal capitale sociale dei “soci sovventori” di cui al precedente art. 15, rappresentato da azioni nominative, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’art. 2 del presente statuto;
  3. c) dal capitale costituito dall’ammontare delle “azioni di partecipazione cooperativa”;
  4. d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi ed agli eredi dei soci deceduti o da somme derivanti da sanzioni pecuniarie o risarcimenti, dovuti in base all’applicazione del precedente articolo 7, per le eventuali inadempienze dei soci.
  5. e) dalla riserva straordinaria;
  6. f) dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
  7. g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve, salvo quelle previste alle precedenti lettere e) e g), sono indivisibili ai sensi dell’art. 12 della legge n. 904/77 e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né nell’atto dello scioglimento.

Ai fini di quanto indicato dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli ciascun socio non può detenere una percentuale di capitale sociale ed esprimere diritti di voto in assemblea superiori ai limite massimi previsti dalla normativa. I soci non produttori, qualora fossero presenti, non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote di capitale sociale dell’O.P..

Comunque, indipendentemente dalla percentuali sopra riportate, al fine di garantire ai soci produttori il controllo democratico della OP varranno le regole e le percentuali che saranno stabilite con appositi decreti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in conseguenza della eventuale modifica della normativa comunitaria di riferimento. A tal fine qualora necessario sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei soci un apposito regolamento interno che disciplinerà la gestione e le modalità di sottoscrizione e versamento delle quote di capitale sociale e dei relativi diritti di voto.

Le entrate della società possono altresì essere costituite da contributi associativi a carico dei soci annualmente deliberati dall’Assemblea su proposta del C.d.A..

I contributi associativi saranno destinati dall’OP, nel rispetto di quanto previsto dall’art 153, paragrafo 2), lettera b) del Reg.to UE 1308/2013, alla copertura dei costi generali di funzionamento e dei costi sostenuti per la fornitura di specifici servizi posti in essere nell’interesse degli associati.

I contributi associativi vengono determinati, in linea di massima, in proporzione alla quantità di produzione organizzata dai diversi associati ed in proporzione dei servizi ad essi corrisposti.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale l’assemblea può determinare una maggiorazione od una riduzione dei contributi associativi per l’esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dall’OP, in misura tale da assicurare in ogni caso almeno il pareggio del bilancio economico dell’esercizio medesimo.

I contributi associativi corrisposti dagli associati sono esenti da ogni imposta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 9 della legge 674 del 20 ottobre 1978.

ART. 19

(Esercizio sociale – bilancio – regole contabili)

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, gli Amministratori provvedono alla redazione:

– del progetto di bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa a norma di legge,

– della relazione sulla gestione anche in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata,

il tutto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Nella redazione del progetto di Bilancio gli Amministratori, oltre al rispetto delle norme stabilite dal codice civile in materia di bilancio e ai principi contabili, dovranno attenersi alle specifiche norme previste per le organizzazioni di produttori e in particolare a quanto indicato in questo articolo per rendere agevole l’applicazione della disciplina propria delle organizzazioni di produttori e i controlli dalla stessa previsti.

Tale progetto dovrà dettagliare:

– la voce A1 del conto economico, creando delle sotto voci che permettano di rilevare, e distinguere rispetto agli altri, i ricavi relativi alla commercializzazione dei prodotti oggetto del riconoscimento della OP (ad es. Ricavi prodotti conferiti da soci oggetto di riconoscimento; Ricavi prodotti conferiti da soci extra riconoscimento; Ricavi prodotti acquistati);

– la voce B6 del conto economico, creando delle sotto voci che permettano di rilevare, e distinguere rispetto agli altri, i costi relativi all’acquisto dei prodotti oggetto del riconoscimento della OP (ad es. Conferimento da soci di prodotti compresi nel riconoscimento; Conferimento da soci di prodotti extra riconoscimento; Costi acquisto prodotti).

In sede di redazione del progetto di bilancio, inoltre, il Consiglio di Amministrazione determina, con riferimento allo stesso esercizio sociale, il valore della produzione commercializzata (VPC) dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai soci e inserisce nella nota integrativa:

– un prospetto dettagliato della voce A1 del Conto Economico, in cui si evidenzia il valore del VPC conseguente ai conferimenti dei soci produttori rientranti nel riconoscimento;

– la ripartizione del VPC di cui sopra, espressa sia in termini di valore che di quantità e specie, in funzione dei soci produttori che hanno conferito nel periodo di riferimento considerato;

– un prospetto dei soci entrati ed usciti nel corso dell’esercizio sociale di riferimento, evidenziando per ciascuno il VPC di riferimento, sempre espressa in termini di valore, quantità e specie.

Nella relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto dall’art. 2428 del codice civile, gli amministratori dovranno riferire sull’attuazione e rendicontazione dei piani e programmi cofinanziati con risorse pubbliche.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura lo richiedono, ai sensi dell’art. 2364 C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale,

2) una quota pari al tre per cento (3%) ai fondi mutualistici  per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

3) un dividendo ai soci non superiore all’interesse legale sul capitale effettivamente versato;

4) un’eventuale quota da distribuire ai “soci conferenti” e “sovventori” e ai possessori di “azioni di partecipazione cooperativa”, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

5) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l’assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l’utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili, quale il fondo assistenza e mutualità.

L’assegnazione degli utili netti relativamente ai punti 3) 4) 5) è consentita qualora il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (1/4).

ART: 20

(Fondo d’esercizio)

E’ costituito ai sensi di quanto disposto dalla normativa Comunitaria e Nazionale vigente un Fondo di esercizio alimentato con i contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa e da un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso all’O.P..

L’aiuto finanziario comunitario è pari all’importo dei contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti o dall’O.P..

L’aiuto finanziario comunitario è limitato alla percentuale prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente ed è calcolato sul valore della produzione commercializzata dall’O.P. in un determinato periodo di riferimento scelto dall’O.P. sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitarie e nazionale vigente in materia di organizzazioni di Produttori nel settore ortofrutticolo.

Tale percentuale può tuttavia essere integrata con la percentuale prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente  e destinata  unicamente per l’esecuzione di misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Al Fondo di esercizio potrà altresì essere aggiunto un ulteriore aiuto finanziario nazionale sulla base di quanto disposto dalla  normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le percentuali di cui sopra saranno precisate nel regolamento interno redatto dall’O.P., approvato dall’assemblea dei soci e destinato alla gestione del Fondo di Esercizio  e del Programma Operativo.

Scopo del fondo è il finanziamento del Programma operativo, a cui potranno partecipare i soli “soci conferenti”, da presentare alle competenti autorità, nonché il finanziamento di misure destinate alla prevenzione e gestione delle crisi alle condizioni previste dalla  normativa Comunitaria e Nazionale vigente e dalle relative norme applicative, comunitarie e nazionali.

Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo, gestito attraverso un apposito conto aperto presso un istituto bancario dello Stato membro in cui ha sede la O.P., saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall’Assemblea dei soci.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21

(Organi Sociali)

Sono organi della società:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio d’Amministrazione;
  3. c) il Collegio dei Sindaci/Revisore legale dei conti.

ART. 22

(Assemblea dei soci)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L’assemblea è convocata a cura del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione ai soci inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno otto giorni prima della data dell’adunanza al domicilio risultante dall’iscrizione nel libro soci ovvero mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e pubblicato in estratto almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza su di un quotidiano o di un periodico diffuso nella zona. In alternativa, al fine di economizzare sui tempi ed i costi, la convocazione dell’Assemblea potrà avvenire anche mediante comunicazione da redigersi su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) da inviarsi con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica certificata (PEC)), purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento della stessa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso o la comunicazione deve contenente il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale non potrà essere indetta nel medesimo giorno fissato per la prima, nonché le proposte di deliberazione all’ordine del giorno, redatte per esteso.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

  • in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23

(Assemblea dei soci ordinaria)

L’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se previsto,

2) approva il bilancio preventivo e gli eventuali contributi associativi a carico dei soci;

3) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;

4) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

5) nomina il Revisore legale dei conti o i componenti il Collegio dei sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa gli eventuali compensi;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di “azioni di partecipazione cooperativa”;

9) approva il progetto Programma Operativo pluriennale nonché gli esecutivi annuali e le riprogrammazioni (modifiche) da presentare alla Regione per la relativa approvazione; per le annualità del progetto l’Assemblea, con propria deliberazione, può delegare al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle annualità successive alla prima, nonchè la definizione e l’approvazione delle riprogrammazioni (modifiche) e/o rimodulazioni (varianti).  Le suddette deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere ratificate dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile;

10) delibera la costituzione dei fondi necessari, ivi compreso l’apposito Fondo d’esercizio destinato alla esecuzione del Programma operativo;

11) determina il contributo annuo a carico dei “soci conferenti” per la costituzione e l’alimentazione del Fondo d’esercizio di cui all’art. 20, nonchè determina qualsiasi altro eventuale contributo si rendesse necessario:

12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni ovvero entro i 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei “soci conferenti” che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 24

(Assemblea dei soci straordinaria)

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina dei liquidatori.

ART. 25

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, stabilisce la forma delle votazioni che, comunque, saranno sempre in forma palese.

Le modalità e forme di votazione per il rinnovo delle cariche sociali saranno, invece, stabilite dall’Assemblea a norma di legge.

ART. 26

(Validità delle Assemblee dei soci)

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà in conformità a quanto previsto dagli artt. 2368 e 2369 del c.c..

ART. 27

(Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun socio conferente ha diritto ad un voto.

Ai soci conferenti persone giuridiche spettano altri voti aggiuntivi, fino ad un massimo di 5 (cinque), in relazione all’ammontare della quota sociale sottoscritta o del numero dei propri membri. I voti aggiuntivi potranno essere assegnati ai soci persone giuridiche in funzione dei parametri sotto riportati:

da 1 a 5 soci, 1 voto;

da 6 a 10 soci, 1 voto aggiuntivo;

da 11 a 20 soci, 1 voto aggiuntivo;

da 21 a 50 soci, 1 voto aggiuntivo;

oltre 50 soci, 5 voti.

Ai soci conferenti siano essi persone fisiche o giuridiche può essere riconosciuto, ai sensi dell’articolo 2538 del c.c. un voto plurimo, non superiore al decimo dei voti complessivamente espressi nell’assemblea, in ragione della quantità o del valore del prodotto conferito nell’esercizio precedente.

Ai soci aventi diritto al voto plurimo nei limiti di cui sopra, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo si superino tali limiti i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), differenziato in base all’ammontare del capitale conferito fatto salvo quanto disposto dal codice civile vigente in materia che dallo statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente per il settore ortofrutticolo.

In ogni caso tutti i soci non produttori, non possono partecipare al voto nel caso di assunzione di delibere assembleari relative al funzionamento dell’Organizzazione di Produttori, alla costituzione ed alla gestione del fondo di esercizio e del relativo programma operativo di cui agli artt. 33 e 34 del Reg.to Cee 1308/2013.

Qualora, per qualunque motivo si superino i limiti percentuali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo democratico delle Organizzazioni di produttori ortofrutticole i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Il socio delegato non potrà rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell’impresa del socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali della cooperativa.

ART. 28

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano tra quelli presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 29

(Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa)

L’Assemblea speciale dei possessori delle “azioni di partecipazione cooperativa”, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L’Assemblea, in particolare:

– delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;

– delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

– esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 30

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri eletti dall’assemblea anche tra non soci in numero non superiore ad 1/5 (un quinto) del totale. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2383 del c.c., non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.

Spetta all’Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se presente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, al direttore oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di due giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, fax, Posta elettronica in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati  almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni del Consiglio sono normalmente palesi; quando si tratti di fatti, di persone e di cose in cui taluno dei presenti abbia interesse diretto o indiretto, il Consigliere interessato deve astenersi dalla votazione.

A parità di voti, nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

  1. a) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’assemblea speciale dei possessori delle “azioni di partecipazione cooperativa”;
  2. b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
  3. c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, determina l’ammontare degli eventuali contributi associativi a carico dei soci nonchè la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l’altro, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
  4. d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
  5. e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
  6. f) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
  7. g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
  8. h) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  9. i) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
  10. l) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la espulsione dei soci;
  11. m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all’assemblea generale;
  12. n) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;
  13. o) redigere il progetto di Programma Operativo pluriennale, gli esecutivi annuali e le modifiche o riprogrammazioni, nonché, qualora necessario, fissare i contributi a carico dei soci per l’alimentazione del fondo di esercizio da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione; sulla base di quanto previsto al punto 9 del precedente articolo 23 il Consiglio, qualora delegato dall’Assemblea con apposita deliberazione, può approvare i progetti esecutivi delle annualità successive alla prima, nonchè le eventuali riprogrammazioni (modifiche) e/o rimodulazioni (varianti). Le suddette deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere ratificate dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Compete al consiglio di amministrazione la redazione:

— del progetto di programma operativo pluriennale della società;

— dei regolamenti interni con i quali vengono stabilite:

– le modalità di accesso dei soci ai benefici del Programma operativo;

– i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi che dovranno essere versati per l’alimentazione del Fondo d’esercizio di cui al precedente art. 20;

– le modalità di sottoscrizione e versamento delle quote di capitale sociale e dei relativi diritti di voto qualora necessario;

– le procedure per la determinazione e l’adozione delle regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale;

– le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;

– ogni altro regolamento necessario o richiesto dalla pubblica Amministrazione.

Tali documenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

ART. 31

(Cooptazione)

Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.

I Consiglieri che senza giustificata causa non intervengono a cinque riunioni di consiglio durante lo stesso anno solare, oppure a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 32

(Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Nei casi di assoluta ed urgente necessità, nomina provvisoriamente e sospende gli impiegati e prende tutte le misure conservative che riterrà necessarie nell’interesse della Società, chiedendone poi la ratifica al Consiglio nella successiva adunanza.

ART. 33

(Collegio Sindacale/Revisore Legale)

Qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa provvede alla nomina del Collegio Sindacale ovvero di un Revisore legale dei conti.

In caso di nomina il Collegio Sindacale, i cui membri possono essere scelti tra soci e non soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I Sindaci sono eletti dall’assemblea, la quale provvederà alla  nomina del Presidente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L’assemblea può nominare un Revisore Legale, che svolge funzioni di controllo contabile sulla società, nei casi consentiti dalla legge.

Il medesimo è disciplinato dalle norme in materia riferite a tale organo, con particolare riguardo a quelle espressamente previste per le società per azioni.

Il compenso del Collegio Sindacale/Revisore Legale è determinato dall’Assemblea dei soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora al Collegio Sindacale venga assegnata la sola funzione di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del c.c. è obbligatorio che almeno uno dei propri membri sia iscritto nell’Albo dei Revisori o sia rappresentante di una società di revisione.

ART. 34

(Compiti)

Il Collegio Sindacale/Revisore Legale deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto sociale sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile verificando la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Redige la relazione all’assemblea di bilancio indicando specificamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant’altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, deve compilarsi verbale da inserire nell’apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il sindaco che non partecipi senza giustificato motivo alle Assemblee, o durante un esercizio sociale a 2 adunanze o riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

TITOLO VI

DIREZIONE E COMMISSIONE TECNICA

ART. 35

La Cooperativa potrà avere uno o più Direttori quando ciò si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della Società. Il Consiglio di Amministrazione ne fisserà i compiti e le retribuzioni e provvederà a designare quale di essi debba partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci.

ART. 36

Per il miglior espletamento delle sue attività, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire commissioni tecniche fissandone i compiti. Essa o esse saranno presiedute da un Consigliere e ne faranno parte il Direttore o uno dei Direttori, i soci conferenti, consiglieri e non, ritenuti idonei per le funzioni da espletare.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 37

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 38

In caso di cessazione della Cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:

  1. a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
  2. b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
  3. c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci conferenti eventualmente rivalutate;
  4. d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 18, 19 e 38 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 41

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e la normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticole. Le disposizioni di cui al presente statuto prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti all’O.P..

STATUTO DEI SOCI

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DOMANDA DI ADESIONE

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