Regolamento Prestito Sociale
REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE
Soc. Coop Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi
Articolo 1
In esecuzione dell’art.2 dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta, fra tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, dei prestiti da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa.
Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell’art.11 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
Articolo 2
La cooperativa, per ogni socio prestatore (previa stipula di apposito contratto scritto) emette una scheda nominativa di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore.
I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell’importo – sia relativamente a ciascun socio che nella loro entità globale – i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci cooperatori.
L’importo minimo del prestito è stabilito nella somma di € 1.000,00.
Tra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di 180 giorni.
In caso di richiesta di rimborso anticipato totale o parziale, non verranno corrisposti i relativi interessi maturati.
Articolo 3
Le operazioni di versamento e prelevamento possono essere eseguite esclusivamente dal socio depositante e devono essere annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa
Il socio prestatore dovrà rilasciare quietanza per i prelevamenti effettuati
Articolo 4
Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Tale tasso è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione nei locali della cooperativa ed è sottoscritto dal socio prestatore all’atto della stipula del contratto di cui al primo comma dell’articolo 2.
In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvederà a darne comunicazione ai soci presso l’ultimo domicilio da essi reso noto. In tal caso ciascun socio ha facoltà – entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione – di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.
Articolo 5
Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello antecedente il prelevamento.
Le somme versate con assegni saranno comunque disponibili dopo l’accertato buon fine degli assegni medesimi.
Il rimborso totale o parziale, in qualsiasi modo effettuato, avverrà di norma a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno 10 giorni;
Tra il rimborso ed una successiva sottoscrizione non possono intercorrere meno di 30 giorni.
Gli interessi sono calcolati annualmente e il loro importo viene accreditato al netto della ritenuta fiscale, salvo che il creditore non ne chieda la liquidazione immediata.
Se per effetto dell’accreditamento degli interessi l’entità del prestito di un socio supera il limite consentito o stabilito di cui al secondo comma dell’art.2 l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio.
Articolo 6
Tenuto conto del limite dell’entità complessiva dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei soci risparmiatori, e di una eventuale diminuzione del fabbisogno finanziario della cooperativa, il consiglio di amministrazione si riserva la facoltà – dandone preventiva comunicazione ai soci stessi – di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure all’uopo determinate, e che saranno parimenti comunicate.
Articolo 7
In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi (in quest’ultimo caso in osservanza alle norme in materia di successioni), infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore.
Articolo 8
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l’interessato deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l’identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda la cooperativa emetterà una nuova scheda identica in tutto alla precedente e con l’identificazione “duplicato”
Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che la scheda perduta non ha più valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall’eventuale circolazione della scheda stessa.
Articolo 9
Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del socio prestatore – da qualunque titolo o causa derivi – e il credito del socio stesso derivante dal prestito.
REGOLAMENTO PRESITO SOCIALE
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